Art. 9.
(Disciplina del personale abilitato).

      1. Le persone che effettuano procedure e tecniche e quelle che si occupano direttamente o con compiti di controllo degli animali devono avere un'istruzione e una formazione adeguate, attinenti alle attività di loro competenza e alle specie utilizzate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati.
      2. In relazione al tipo di struttura, al numero, alle specie di animali mantenute e alla natura delle procedure, sono identificate le seguenti categorie di personale:

 

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          a) operatore di stabilimento; tecnico di stabilimento;

          b) tecnico che collabora all'esecuzione delle procedure e delle tecniche;

          c) responsabile del progetto; responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche; ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche;

          d) responsabile dello stabilimento utilizzatore; responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura; medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.

      3. Nell'Allegato 5 annesso alla presente legge sono stabilite, per ciascuna categoria professionale di cui al comma 2, le mansioni e la formazione specifica richiesta.
      4. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore è il garante gestionale della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
      5. Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura è il garante gestionale dello stabilimento, si occupa della gestione della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
      6. Il medico veterinario responsabile garantisce il benessere e lo stato sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare danni temporanei e durevoli, dolore, forte stress e sofferenze inutili; prescrive i trattamenti terapeutici necessari.
      7. Il responsabile del progetto è il garante del progetto stesso nei suoi aspetti amministrativi e scientifici; fornisce indicazioni relative alla sicurezza degli agenti utilizzati.

 

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      8. Il responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche è il garante di tutte le manipolazioni a cui vengono sottoposti gli animali all'interno di uno specifico progetto.
      9. Non è consentito rivestire contemporaneamente la figura di responsabile del progetto o dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche e quella di medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali. L'incarico di medico veterinario responsabile non può essere attribuito a veterinari afferenti a strutture pubbliche di vigilanza sull'utilizzo degli animali per fini scientifici o tecnologici.
      10. Le procedure e le tecniche devono essere eseguite, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, psicologia ad indirizzo generale o sperimentale o personale universitario docente ed equiparato nei settori scientifico-disciplinari MED, BIO-05, BIO-06, BIO-07, BIO-08, BIO-09, BIO-10, BIO-11, BIO-12, BIO-13, BIO-14, BIO-15, BIO-16, BIO-17, BIO-18, BIO-19, AGR-17, AGR-18, AGR-19, AGR-20, VET, CHIM-08, CHIM-09, CHIM-10, MPSI-02, di cui all'Allegato A annesso al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo o equivalente con decreto del Ministro della salute.
      11. Sono autorizzati a svolgere attività formativa in materia di preparazione professionale del personale di cui al comma 2:

          a) le università;

          b) l'Istituto superiore di sanità;

          c) le associazioni scientifiche di settore e gli enti pubblici e privati, accreditati per la formazione del personale dalla Commissione per la didattica di cui al comma 12 o da organismi equivalenti in ambito europeo.

      12. Allo scopo di uniformare la formazione degli operatori, anche al fine di

 

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armonizzare le figure professionali agli indirizzi comunitari e di agevolare la libera mobilità dei lavoratori in ambito europeo e internazionale attraverso il mutuo riconoscimento delle competenze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione per la didattica, con i seguenti compiti:

          a) formulazione dei programmi e di syllabus comuni a livello nazionale, secondo le linee guida europee adottate in materia;

          b) preparazione dei prototipi di esame per il rilascio dell'abilitazione secondo i vari livelli;

          c) valutazione dei docenti per l'attività didattica dei corsi di formazione;

          d) accreditamento di associazioni scientifiche di settore e di istituzioni pubbliche o private per la formazione del personale;

          e) riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

      13. All'istituzione della Commissione per la didattica provvede il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
      14. La Commissione per la didattica è composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Istituto superiore di sanità e di associazioni scientifiche e di enti con comprovata competenza in scienza degli animali da laboratorio.
      15. La Commissione per la didattica valuta l'aggiornamento e l'adeguamento dei programmi di cui al comma 12 in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia, avvalendosi anche di ulteriori competenze che si rendano necessarie.
      16. I membri della Commissione per la didattica restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.

 

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      17. Entro sei mesi dalla costituzione della Commissione per la didattica, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto recante il piano didattico predisposto dalla medesima Commissione.