1. Le persone che effettuano procedure e tecniche e quelle che si occupano direttamente o con compiti di controllo degli animali devono avere un'istruzione e una formazione adeguate, attinenti alle attività di loro competenza e alle specie utilizzate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati.
2. In relazione al tipo di struttura, al numero, alle specie di animali mantenute e alla natura delle procedure, sono identificate le seguenti categorie di personale:
a) operatore di stabilimento; tecnico di stabilimento;
b) tecnico che collabora all'esecuzione delle procedure e delle tecniche;
c) responsabile del progetto; responsabile dell'esecuzione delle procedure e delle tecniche; ricercatore che partecipa alla pianificazione ed esecuzione delle procedure e delle tecniche;
d) responsabile dello stabilimento utilizzatore; responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura; medico veterinario responsabile del benessere e dello stato sanitario degli animali.
3. Nell'Allegato 5 annesso alla presente legge sono stabilite, per ciascuna categoria professionale di cui al comma 2, le mansioni e la formazione specifica richiesta.
4. Il responsabile dello stabilimento utilizzatore è il garante gestionale della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
5. Il responsabile dello stabilimento di allevamento o di fornitura è il garante gestionale dello stabilimento, si occupa della gestione della struttura nei suoi aspetti amministrativi, organizzativi e sanitari; assicura il rispetto della legislazione vigente in materia; garantisce gli standard qualitativi; attesta la conformità della formazione del personale alle disposizioni della presente legge.
6. Il medico veterinario responsabile garantisce il benessere e lo stato sanitario degli animali; controlla la corretta esecuzione delle procedure e delle tecniche allo scopo di evitare danni temporanei e durevoli, dolore, forte stress e sofferenze inutili; prescrive i trattamenti terapeutici necessari.
7. Il responsabile del progetto è il garante del progetto stesso nei suoi aspetti amministrativi e scientifici; fornisce indicazioni relative alla sicurezza degli agenti utilizzati.
a) le università;
b) l'Istituto superiore di sanità;
c) le associazioni scientifiche di settore e gli enti pubblici e privati, accreditati per la formazione del personale dalla Commissione per la didattica di cui al comma 12 o da organismi equivalenti in ambito europeo.
12. Allo scopo di uniformare la formazione degli operatori, anche al fine di
a) formulazione dei programmi e di syllabus comuni a livello nazionale, secondo le linee guida europee adottate in materia;
b) preparazione dei prototipi di esame per il rilascio dell'abilitazione secondo i vari livelli;
c) valutazione dei docenti per l'attività didattica dei corsi di formazione;
d) accreditamento di associazioni scientifiche di settore e di istituzioni pubbliche o private per la formazione del personale;
e) riconoscimento dei titoli di studio stranieri.
13. All'istituzione della Commissione per la didattica provvede il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
14. La Commissione per la didattica è composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'università e della ricerca, dell'Istituto superiore di sanità e di associazioni scientifiche e di enti con comprovata competenza in scienza degli animali da laboratorio.
15. La Commissione per la didattica valuta l'aggiornamento e l'adeguamento dei programmi di cui al comma 12 in base al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia, avvalendosi anche di ulteriori competenze che si rendano necessarie.
16. I membri della Commissione per la didattica restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati.